Il termine per la notifica del verbale di contestazione decorre dalla data della commessa violazione
Nell’occasione, poco piacevole, in cui un utente della strada si veda notificare un verbale di accertamento per violazione di un precetto del Codice della Strada, occorre in primo luogo stabilire, ai fini della valutazione del corretto operato delle Forze dell’Ordine, se sia stato rispettato o meno il termine di novanta giorni utile alla notifica del verbale di contestazione previsto dall’art. 201 C.d.s..
La norma citata prevede, al primo comma, che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”.
Ebbene, in proposito vi è una questione interpretativa dell’art. 201 C.d.S., relativa alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’organo accertatore, in caso di contestazione non immediata, ha l’obbligo di effettuare la notificazione del verbale di accertamento di violazione al C.d.S..
Il dubbio interpretativo nasce dalla controversa accezione che si intenda attribuire al termine “accertamento”, all’esito del quale inizia a decorrere il termine di novanta giorni fissato dall’art. 201 C.d.S..
Alternativamente, l’accertamento potrebbe coincidere – in caso di sanzione irrogata mediante autovelox – con il momento effettivo della presa visione dei fotogrammi e dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo, oppure l’accertamento potrebbe coincidere più semplicemente con il momento della commessa violazione.
Le ricadute sul piano dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine sono evidenti: alternativamente, il termine inizierà a decorrere dal momento del perfezionamento di tutta l’attività amministrativa di identificazione del soggetto interessato oppure dal momento della commessa violazione.
Si osserva che tale seconda interpretazione ha, di recente, ricevuto l’avallo del Ministero dell’Interno, il quale, con propria nota n. 0016968 del 7 novembre 2014, ha evidenziato che dalla lettura complessiva del primo comma dell’art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola, “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
La nota ministeriale fonda tale interpretazione opinando che la norma codicistica ha previsto – in deroga alla regola generale – la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della commessa violazione solo allorquando l’identificazione dell’interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della commessa violazione, delle necessarie informazioni identificative risultanti dai pubblici registri o, in ogni caso, per mancanza delle condizioni per provvedere all’identificazione.
Solo in tali ipotesi, infatti, il legislatore ha posticipato la decorrenza del termine in questione, prevedendo che “qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
Nel proprio provvedimento il Ministero evidenzia che una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine in esame da prassi organizzative interne, variabili da ufficio ad ufficio, e non da fattori esterni (come, ad es., la non immediata disponibilità di informazioni identificative indispensabili), gli unici a legittimare la posticipazione della decorrenza del termine fissato dall’art. 201 C.d.S., che è stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione.
Tale linea interpretativa è stata confermata non solo dal Giudice di Pace di Milano con la sentenza n. 1189 del 09.02.2015 ma anche -recentissimamente- dalla Sezione IIIa del Tribunale amministrativo per la regione Lombardia, con la propria sentenza n. 1267, pubblicata il 7 giugno 2017, con la quale il Tar richiama – tra l’altro – la suddetta nota ministeriale, ed afferma in maniera chiara che il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione.
In sostanza, i novanta giorni utili per la notifica della contestazione iniziano a decorrere dall’accertamento della violazione, inteso quale momento della sua commissione.
Riferimenti normativi:
Artt.142 e 201 D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); art. 1, D. Lgs 20 dicembre 2009, n. 198.
Ministero dell’Interno, nota 7 novembre 2014, n. 0016968
Giudice di Pace di Milano, sent. 9 febbraio 2015 n. 1189
Tar Lombardia, sez. III, sent. 7 giugno 2017, n. 1267